131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 110

La presente Costituzione può essere modificata in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Art. 110

Die Kantonsverfassung kann jederzeit ganz oder teilweise abgeändert werden.

 

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