131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 102

1 I membri di una comunità religiosa riconosciuta quale ente di diritto pubblico che risiedono nella circoscrizione parrocchiale appartengono alla parrocchia.

2 Il diritto di voto e l’elettorato attivo dei membri della parrocchia sono retti dalle disposizioni concernenti il Comune politico. Possono essere estesi ad altri membri della parrocchia mediante legge o per decisione della parrocchia.

3 Il parroco o pastore partecipa d’ufficio al Consiglio parrocchiale e vi ha diritto di voto; lo stesso vale per i cappellani curati laddove siano trattate questioni in rapporto con la loro cappellania.

Art. 102

1 Die im Kirchgemeindesprengel wohnenden Angehörigen einer öffentlich-rechtlich anerkannten Kirche gehören der Kirchgemeinde an.

2 Das Stimm- und Wahlrecht der Kirchgemeindeglieder bestimmt sich nach den Vorschriften über die Einwohnergemeinde. Es kann durch Gesetz oder Kirchgemeindebeschluss auf weitere Kirchgemeindeglieder ausgedehnt werden.

3 Im Kirchgemeinderat steht dem Pfarrer von Amtes wegen Sitz und Stimmrecht zu, ferner auch den Kuratkaplänen, soweit Geschäfte in bezug auf ihre Kaplaneien zu behandeln sind.

 

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