131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 84 Entrata in funzione

1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all’inizio della sessione delle Camere federali che segue l’elezione.

2 Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.

3 In caso di elezioni suppletive, l’entrata in funzione è immediata.

4 Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.

Art. 84 Amtsantritt

1 Die Mitglieder des Landrates, des Regierungsrates und der Gerichte treten ihr Amt am 1. Juni an, die Ständeräte mit Beginn der auf die Wahl folgenden Sitzung der Bundesversammlung.

2 Die Gemeindebehörden treten ihr Amt am 1. Januar an, wenn die Gemeindeordnung nichts anderes bestimmt.

3 Wahlen für den Rest der Amtsdauer werden sofort wirksam.

4 Die Wahlen sind so anzusetzen, dass der rechtzeitige Amtsantritt gewährleistet ist.

 

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