131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 7 Chiese nazionali

1 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.

2 Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.

Art. 7 Landeskirchen

1 Die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche werden als Landeskirchen anerkannt.

2 Die Landeskirchen sind selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts.

 

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