131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 51 Politica economica

1 Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori
dell’economia urana.

2 Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.

Art. 51 Wirtschaftspolitik

1 Der Kanton und die Gemeinden fördern eine ausgewogene Entwicklung aller Bereiche der urnerischen Volkswirtschaft.

2 Der Kanton strebt dabei eine ausgeglichene Entwicklung aller Landesteile an.

 

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