131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 47 Pianificazione del territorio

1 Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.

2 Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d’utilizzazione.

Art. 47 Raumplanung

1 Der Kanton und die Gemeinden stellen die geordnete Besiedlung des Landes und die zweckmässige Nutzung des Bodens sicher. Sie berücksichtigen bei ihren Tätigkeiten die Ziele und Erfordernisse der Raumplanung.

2 Der Kanton ist für die Richtplanung verantwortlich. Die Gemeinden sind im Rahmen der Gesetzgebung für die Nutzungsplanung zuständig.

 

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