131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 39 Scuole private

Il diritto all’insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.

Art. 39 Privatschulen

Das Recht des Privatschulunterrichts ist gewährleistet. Privatschulen sind bewilligungspflichtig und unterstehen der Aufsicht des Kantons.

 

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