131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 87 Adeguamento formale di revisioni parziali

Le revisioni della Costituzione cantonale del 1875 intervenute dopo la promulgazione della presente Costituzione da parte del Gran Consiglio verranno formalmente adeguate a quest’ultima. Le relative decisioni del Gran Consiglio non saranno sottoposte a referendum.

Art. 87 Formelle Anpassung von Teilrevisionen

Änderungen der Staatsverfassung von 1875 nach Verabschiedung dieser Verfassung durch den Grossen Rat werden formal an diese Verfassung angepasst. Die entsprechenden Beschlüsse des Grossen Rates unterliegen nicht dem Referendum.

 

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