131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 70 Organizzazione

1 I Comuni si danno un’organizzazione democratica e ne ancorano i principi in un regolamento comunale.

2 Gli organi dei Comuni sono in particolare gli aventi diritto di voto e il Municipio. I Comuni possono istituire un proprio Parlamento.

Art. 70 Organisation

1 Die Gemeinden geben sich eine demokratische Organisation und legen deren Grundzüge in einer Gemeindeordnung fest.

2 Organe der Gemeinden sind insbesondere die Stimmberechtigten und der Gemeinderat. Die Gemeinden können ein Parlament einsetzen.

 

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