131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 35 Informazione

Le autorità informano il pubblico tempestivamente sui loro obiettivi e sulle loro attività.

Art. 35 Information

Die Behörden informieren die Öffentlichkeit rechtzeitig über ihre Ziele und Tätigkeiten.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.