131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 31 Durata del mandato

1 I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i magistrati sono eletti per un quadriennio.

2 Le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si svolgono contemporaneamente.

Art. 31 Amtsdauer

1 Die Mitglieder des Kantonsrates, des Regierungsrates und der Gerichte werden für vier Jahre gewählt.

2 Die Wahlen des Kantonsrates und des Regierungsrates finden gleichzeitig statt.

 

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