131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 29 Principi

1 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale assumono i compiti loro attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.

2 Nessuna autorità esercita i suoi poteri illimitatamente e senza controllo.

3 Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

Art. 29 Grundsätze

1 Der Kantonsrat, der Regierungsrat und das Kantonsgericht nehmen die Aufgaben wahr, die ihnen Verfassung und Gesetz zuweisen.

2 Keine Behörde übt ihre Macht unbegrenzt und unkontrolliert aus.

3 Die Behörden wirken zusammen und stimmen ihre Tätigkeiten aufeinander ab.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.