131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 13 Adempimento dei compiti

1 Il Cantone e i Comuni adempiono i loro compiti in modo rispettoso del senso comune degli amministrati, efficiente e finanziariamente oculato.

2 Il Cantone adempie i suoi compiti in modo decentralizzato, per quanto essi vi si prestino e l’impiego economicamente razionale dei mezzi lo consenta.

Art. 13 Erfüllung der Aufgaben

1 Kanton und Gemeinden erfüllen ihre Aufgaben bevölkerungsnah, wirksam und kostenbewusst.

2 Der Kanton erfüllt seine Aufgaben dezentral, wenn sie sich dafür eignen und der wirtschaftliche Einsatz der Mittel es erlaubt.

 

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