131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 87

1 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione. Ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più Dipartimenti.

2 Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato, nei limiti della Costituzione e della legge, e provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme al diritto, efficace e vicino al modo d’essere e alle esigenze degli amministrati.

3 Esso nomina le autorità che gli sono subordinate e il personale cantonale, sempre che la Costituzione o la legge non attribuisca questa competenza a un altro organo.

4 Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell’attività
dell’amministrazione, ogni anno od ogni qualvolta il Gran Consiglio gliene faccia richiesta.

Art. 87

1 Der Regierungsrat führt die Verwaltung. Er teilt die Direktionen unter seinen Mitgliedern auf. Jedes Mitglied der Regierung steht einer oder mehreren Direktionen vor.

2 Er bestimmt im Rahmen von Verfassung und Gesetz die zweckmässige Organisation und sorgt für eine rechtmässige, bürgernahe und wirkungsvolle Verwaltungstätigkeit.

3 Er ernennt alle ihm untergeordneten Behörden und das kantonale Personal, soweit dafür nicht gemäss Verfassung oder Gesetz ein anderes Organ zuständig ist.

4 Er legt dem Grossen Rat jährlich, oder so oft es dieser verlangt, über die Tätigkeit der Verwaltung Rechenschaft ab.

 

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