131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 63

1 Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone.

2 Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo, la proposta subordinata decade.

3 Se il Gran Consiglio non presenta una proposta subordinata, 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.

4 La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto.

Art. 63

1 Eine Abstimmungsvorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der im Kanton gültig abgegebenen Stimmen erhalten hat.

2 Der Grosse Rat kann in einer Vorlage, die der Volksabstimmung untersteht, einen Eventualantrag stellen. Findet die Volksabstimmung statt, so ist neben der Hauptvorlage auch der Eventualantrag den Stimmberechtigten zu unterbreiten. Findet keine Volksabstimmung statt, so fällt der Eventualantrag dahin.

3 Stellt der Grosse Rat keinen Eventualantrag, können 10 000 Stimmberechtigte innert drei Monaten seit Publikation eines Gesetzes oder eines Grundsatzbeschlusses einen Volksvorschlag einreichen. Dieser gilt als Referendum.

4 Bei Eventualanträgen und Volksvorschlägen findet das gleiche Abstimmungsverfahren wie bei einem Gegenvorschlag zu einer Initiative Anwendung.

 

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