131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 57

1 30 000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. Il neoeletto Consiglio porta a termine il periodo amministrativo del Consiglio uscente.

2 La domanda è sottoposta al voto del Popolo entro tre mesi dal suo deposito. Se il Popolo l’accetta, sono indette senza indugio nuove elezioni.

Art. 57

1 30 000 Stimmberechtigte können jederzeit die Gesamterneuerung des Grossen Rates oder des Regierungsrates verlangen. Die neu gewählte Behörde beendet die Amtsdauer der abtretenden Behörde.

2 Das Begehren ist innert drei Monaten nach Einreichung der Volksabstimmung zu unterbreiten. Stimmt das Volk zu, so sind unverzüglich Neuwahlen anzuordnen.

 

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