131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 44

1 Il Cantone dispone di una propria università e di proprie scuole universitarie professionali. Questa università e queste scuole svolgono i loro compiti al servizio della collettività.

2 Esse contribuiscono a sviluppare le conoscenze scientifiche mediante l’insegnamento e la ricerca e forniscono servizi.

Art. 44

1 Der Kanton unterhält eine Universität und Fachhochschulen. Sie erfüllen ihre Aufgaben im Dienst der Allgemeinheit.

2 Sie fördern die wissenschaftliche Erkenntnis durch Lehre und Forschung und erbringen Dienstleistungen.

 

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