131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 38

1 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno.

2 Essi promuovono la previdenza e l’autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale.

3 Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Art. 38

1 Kanton und Gemeinden sorgen zusammen mit öffentlichen und privaten Organisationen für hilfsbedürftige Menschen.

2 Sie fördern die Vorsorge und Selbsthilfe, bekämpfen die Ursachen der Armut und beugen sozialen Notlagen vor.

3 Sie können die Leistungen des Bundes für die soziale Sicherheit ergänzen.

 

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