131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 14

1 La libertà di credo e di coscienza ed il suo esercizio sono garantiti.

2 È in ogni caso inammissibile costringere qualcuno a un atto religioso o a una professione di fede, filosofica o religiosa.

Art. 14

1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und ihre Ausübung sind gewährleistet.

2 In keinem Fall ist es zulässig, jemanden zu einer religiösen Handlung oder zu einem Bekenntnis zu zwingen.

 

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