131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 132

1 Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione.

2 L’elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall’articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge.

3 Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.

4 L’articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge.

Art. 132

1 Erlasse, die von einer nicht mehr zuständigen Behörde oder in einem nicht mehr zulässigen Verfahren geschaffen worden sind, bleiben vorläufig in Kraft. Änderungen richten sich nach dieser Verfassung.

2 Wahl und Amtsdauer der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten richten sich bis zum Erlass der gesetzlichen Bestimmungen nach Artikel 35 der bisherigen Verfassung.

3 Artikel 49 bis 62 der bisherigen Verfassung über die Gerichtsbehörden gelten bis zur gesetzlichen Neuordnung, längstens aber bis 31. Dezember 1998.

4 Artikel 113 der bisherigen Verfassung über den Eid und das Gelübde gilt bis zum Erlass einer gesetzlichen Regelung weiter.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.