131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 129

1 La decisione di procedere alla revisione totale è presa dal Popolo. Il Popolo decide inoltre se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

2 Se la preparazione della revisione totale è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.

3 Invece di una proposta subordinata ai sensi dell’articolo 63, il progetto costituzionale può contemplare anche varianti sulle quali si voterà separatamente, prima o nell’ambito della votazione sul testo integrale.

4 Se il Popolo respinge il progetto, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se anche questo è respinto dal Popolo, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

Art. 129

1 Die Einleitung der Totalrevision wird durch das Volk beschlossen. Es entscheidet zudem, ob ein Verfassungsrat oder der Grosse Rat die Revision vorbereiten soll.

2 Soll die Totalrevision durch einen Verfassungsrat vorbereitet werden, so ist dieser nach den Vorschriften über die Wahl des Grossen Rates ohne Verzug zu wählen. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeiten und die Amtsdauer kommen nicht zur Anwendung. Der Verfassungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

3 Anstelle eines Eventualantrages gemäss Artikel 63 kann die Verfassungsvorlage auch Varianten enthalten, über die vorgängig oder gleichzeitig gesondert abzustimmen ist.

4 Lehnt das Volk die Vorlage ab, so erarbeitet der mit der Revision beauftragte Rat einen zweiten Entwurf. Wird auch dieser vom Volk abgelehnt, so fällt der Revisionsbeschluss dahin.

 

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