131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 127

1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo totalmente o parzialmente.

2 Il progetto di revisione è sottoposto a due letture.

3 Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Art. 127

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.

2 Die Vorlage ist zweimal zu beraten.

3 Soweit die Verfassung nichts anderes bestimmt, werden Verfassungsrevisionen im Verfahren der Gesetzgebung vorgenommen.

 

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