131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 122

1 Le Chiese nazionali regolano autonomamente i loro affari interni nei limiti del diritto cantonale.

2 Esse regolano il diritto di voto dei loro membri nei loro propri affari e in quelli delle loro parrocchie.

3 Hanno un diritto di preavviso e di proposta negli affari cantonali e intercantonali che le concernono.

Art. 122

1 Die Landeskirchen ordnen ihre inneren Angelegenheiten im Rahmen des kantonalen Rechts selbständig.

2 Sie ordnen das Stimmrecht ihrer Mitglieder in ihren eigenen sowie in den Angelegenheiten ihrer Kirchgemeinden.

3 Sie haben ein Vorberatungs- und Antragsrecht in den sie betreffenden kantonalen und interkantonalen Angelegenheiten.

 

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