131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 12

1 La libertà personale, segnatamente il diritto all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, è garantita.

2 La tortura, nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti sono in ogni caso inammissibili.

3 Ognuno ha diritto al rispetto della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

Art. 12

1 Die persönliche Freiheit ist gewährleistet, insbesondere das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.

2 Folter, unmenschliche und erniedrigende Strafen oder Behandlungen sind in keinem Fall zulässig.

3 Jede Person hat ein Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre, ihrer Wohnung und ihres Brief- und Fernmeldeverkehrs.

 

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