131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 10

1 L’uguaglianza giuridica è garantita. È in ogni caso inammissibile qualsivoglia discriminazione, segnatamente in base alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla lingua, all’origine, al modo di vita o alle convinzioni politiche o religiose.

2 Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi.

Art. 10

1 Die Rechtsgleichheit ist gewährleistet. Diskriminierungen, insbesondere aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Herkunft, Lebensform sowie politischer oder religiöser Überzeugung sind in keinem Fall zulässig.

2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie haben ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau.

 

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