131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 83

1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.

2 I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.

3 I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.

Art. 83

1 Die politischen Gemeinden nehmen alle öffentlichen Aufgaben wahr, für die weder Bund noch Kanton zuständig sind.

2 Aufgaben im Bereich von Schule und Bildung können von Schulgemeinden wahrgenommen werden.

3 Die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden sind selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.