131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 67

1 Di regola, il Consiglio di Stato dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Nei suoi rapporti, espone le conseguenze ecologiche, economiche e sociali che i progetti legislativi potrebbero avere a lungo termine.

2 Esso può emanare ordinanze per l’esecuzione delle leggi.

Art. 67

1 Der Regierungsrat leitet in der Regel das Vorverfahren der Rechtsetzung. Er weist in seinen Berichten auf die langfristigen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen hin.

2 Er kann Verordnungen über den Vollzug von Gesetzen erlassen.

 

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