131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 60

1 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.

2 Esso è il garante della Costituzione e esegue le leggi, le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio.

Art. 60

1 Der Regierungsrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons.

2 Er wahrt die Verfassung und setzt die Gesetze, die Verordnungen und die Beschlüsse des Kantonsrates um.

 

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