131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 6

1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione delle basi vitali.

2 Consci della loro responsabilità verso le generazioni future, essi si impegnano per uno sviluppo ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile.

Art. 6

1 Kanton und Gemeinden sorgen für die Erhaltung der Lebensgrundlagen.

2 In Verantwortung für die kommenden Generationen sind sie einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.

 

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