131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 51

1 I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo secondo il sistema proporzionale.

2 I distretti fungono da circondari elettorali. I grossi distretti possono essere suddivisi in più circondari.

3 I seggi devono essere ripartiti in modo che la volontà dell’elettore abbia possibilmente lo stesso peso nell’intero Cantone.

Art. 51

1 Die Mitglieder des Kantonsrates werden nach dem Verhältniswahlverfahren vom Volk gewählt.

2 Wahlkreise sind die Bezirke. Grosse Bezirke können aufgeteilt werden.

3 Die Sitzverteilung ist so zu regeln, dass der Wille jeder Wählerin und jedes Wählers im ganzen Kanton möglichst gleiches Gewicht hat.

 

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