131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 49

Di moto proprio o su richiesta, le autorità forniscono informazioni sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 49

Die Behörden informieren von sich aus und auf Anfrage über ihre Tätigkeit, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

 

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