131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 41

1 I membri delle autorità sono eletti per un quadriennio.

2 I giudici sono eletti per sei anni.

Art. 41

1 Die Amtsdauer der Behördenmitglieder beträgt vier Jahre.

2 Für die Richterinnen und Richter beträgt sie sechs Jahre.

 

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