131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 36

Se chiamati a pronunciarsi su testi che si escludono a vicenda, gli aventi diritto di voto possono accettarli entrambi e indicare a quale dei due danno la preferenza.

Art. 36

Gelangen zwei Vorlagen zur Abstimmung, die sich gegenseitig ausschliessen, so können die Stimmberechtigten beiden Vorlagen zustimmen und angeben, welche sie bevorzugen.

 

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