131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 27

Un’iniziativa popolare è considerata formalmente riuscita se, entro sei mesi dall’esame preliminare, è depositata con il numero di firme richiesto.

Art. 27

Die Volksinitiative kommt zustande, wenn sie innert sechs Monaten nach Abschluss der Vorprüfung mit den erforderlichen Unterschriften eingereicht wird.

 

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