131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 19

1 Gli obiettivi sociali della Costituzione federale3 sono anche obiettivi sociali del Cantone e dei Comuni.

2 Il Cantone e i Comuni si adoperano inoltre per:

a.
impedire che prima e dopo la nascita di un figlio i genitori vengano a trovarsi nel bisogno;
b.
creare le condizioni necessarie per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia;
c.
fare in modo che gli anziani possano organizzare autonomamente la loro vita secondo le loro possibilità e partecipare all’evoluzione sociale.

3 Il Cantone e i Comuni perseguono l’attuazione degli obiettivi sociali nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

Art. 19

1 Die Sozialziele der Bundesverfassung3 sind auch Sozialziele des Kantons und der Gemeinden.

2 Kanton und Gemeinden setzen sich im Weiteren dafür ein, dass

a.
Eltern vor und nach der Geburt eines Kindes nicht in eine Notlage geraten;
b.
Voraussetzungen für die Betreuung von Kindern innerhalb und ausserhalb der Familie geschaffen werden;
c.
ältere Menschen ihr Leben nach ihren Kräften selbstbestimmt gestalten und an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben können.

3 Kanton und Gemeinden streben die Verwirklichung der Sozialziele im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren Mittel an.

4 Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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