131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 17

Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 17

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.