131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 138

1 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, le autorità prendono le misure necessarie per:

a.
garantire i diritti fondamentali ai sensi degli articoli 11 capoverso 4, 14 e 17;
b.
adattare la procedura giudiziaria alle esigenze degli articoli 76, 77 e 79 capoverso 2.

2 I diritti risultanti dalle disposizioni costituzionali suddette possono essere invocati direttamente soltanto dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

Art. 139

1 Ist beim Inkrafttreten dieser Verfassung eine Volksinitiative bereits eingereicht worden, so richten sich die Fristen für die Durchführung der Volksabstimmung nach bisherigem Recht.

2 Läuft beim Inkrafttreten die Sammelfrist für eine Volksinitiative, so gelten für sie die Bestimmungen dieser Verfassung.

 

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