131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 134

1 La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione spetta al Popolo sulla base di un’iniziativa popolare o di una decisione del Gran Consiglio.

2 Nella stessa occasione, il Popolo decide se il progetto di nuova Costituzione dev’essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente eletta dal Popolo.

Art. 135

1 Diese Verfassung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

2 Die Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich vom 18. April 1869 ist aufgehoben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.