131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 122

1 Il Cantone e i Comuni provvedono a una sana gestione finanziaria.

2 Il Cantone, i Comuni e le altre organizzazioni di diritto pubblico gestiscono le loro finanze secondo i principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità.

3 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

4 Nella determinazione delle basi di calcolo di tributi e contributi dello Stato è accordata particolare importanza alla promozione di comportamenti compatibili con le esigenze ambientali.

Art. 123

1 Kanton und Gemeinden gleichen ihre Finanzhaushalte mittelfristig aus. Für die Gemeinden kann das Gesetz den kurzfristigen Ausgleich vorsehen.

2 Bilanzfehlbeträge werden innerhalb von fünf Jahren getilgt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.