131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 111

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le persone che si trovano in una situazione di bisogno cui non riescono a far fronte con le proprie forze trovino un tetto e ricevano mezzi sufficienti ad assicurare la loro esistenza.

2 Essi promuovono la riqualificazione professionale e il perfezionamento dei disoccupati e il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

3 Per lottare contro le situazioni di disagio sociale e la povertà, il Cantone e i Comuni promuovono misure di autoaiuto.

Art. 112

Kanton und Gemeinden fördern in Zusammenarbeit mit Privaten:

a.
die Familie als Gemeinschaft von Erwachsenen und Kindern;
b.
den Schutz der Kinder und Jugendlichen und ihre Integration in die Gesellschaft;
c.
die Lebensqualität der Menschen im Alter.
 

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