131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 108

Il Cantone provvede affinché i settori dell’agricoltura e della silvicoltura siano gestiti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e possano adempiere i loro diversi compiti.

Art. 109

Der Kanton betreibt eine Kantonalbank.

 

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