131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 104

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano, nel loro insieme, organizzati in modo sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, e affinché la rete dei trasporti sia efficiente.

2 Il Cantone esercita la sovranità sulle strade appartenenti allo Stato.

2bis Il Cantone provvede all’efficienza della rete di strade cantonali per il traffico privato motorizzato. Una riduzione dell’efficienza su singoli tratti deve essere quanto meno compensata nella rete stradale circostante.16

3 Il Cantone e i Comuni promuovono il trasporto pubblico delle persone sull’intero territorio cantonale.

16 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF 2018 5335 art. 1 3161).

Art. 105

1 Der Kanton übt die Hoheit über die Gewässer aus.

2 Kanton und Gemeinden gewährleisten die Wasserversorgung.

3 Sie sorgen für den Schutz vor Hochwasser und anderen Naturgefahren. Sie fördern die Renaturierung der Gewässer.

 

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