131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 101

Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio, a un’appropriata e moderata utilizzazione del suolo e alla preservazione dello spazio vitale.

Art. 101

Kanton und Gemeinden sorgen für eine geordnete Besiedlung, die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und die Erhaltung des Lebensraumes.

 

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