121.2 Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC)

121.2 Verordnung vom 16. August 2017 über die Informations- und Speichersysteme des Nachrichtendienstes des Bundes (VIS-NDB)

Art. 55 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in Quattro P è di cinque anni al massimo.

Art. 55 Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsdauer für die Daten in Quattro P beträgt höchstens fünf Jahre.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.