121.2 Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC)

121.2 Verordnung vom 16. August 2017 über die Informations- und Speichersysteme des Nachrichtendienstes des Bundes (VIS-NDB)

Art. 39 Blocco dell’utilizzazione

1 I rapporti d’attività, i rapporti sulla situazione e le comunicazioni di dati a terzi non possono essere allestiti sulla base di dati provenienti da GEVER SIC.

2 L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se tale blocco dell’utilizzazione è rispettato.

Art. 39 Verwendungssperre

1 Amts- und Lageberichte sowie Datenbekanntgaben an Dritte dürfen nicht gestützt auf Daten aus GEVER NDB erstellt werden.

2 Die Qualitätssicherungsstelle des NDB prüft stichprobenweise, ob diese Verwendungssperre eingehalten wird.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.