121.1 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)

121.1 Verordnung vom 16. August 2017 über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstverordnung, NDV)

Art. 42 Prestazioni

Le prestazioni secondo l’articolo 69 LAIn devono essere convenute oralmente o per scritto segnatamente per quanto concerne la loro ragione, il contenuto, la durata, la cessazione e i corrispondenti emolumenti.

Art. 42 Dienstleistungen

Dienstleistungen nach Artikel 69 NDG sind insbesondere hinsichtlich Anlass, Inhalt, Dauer, Beendigung und dabei anfallender Gebühren mündlich oder schriftlich zu vereinbaren.

 

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