120.72 Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

120.72 Verordnung vom 24. Juni 2020 über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung (VSB)

Art. 41 Verifica del bisogno di protezione e distruzione dei dati

1 Fedpol verifica regolarmente, ma almeno una volta all’anno, i dati ancora necessari in funzione del bisogno di protezione.

2 Distrugge i dati non più necessari entro il termine sancito dall’articolo 23a capoverso 3 LMSI. Tale termine decorre dalla data dell’ultima verifica in occasione della quale i dati erano stati classificati come necessari.

Art. 41 Prüfung des Schutzbedarfs und Vernichtung der Daten

1 Fedpol prüft regelmässig, mindestens aber jährlich, welche Daten aufgrund des Schutzbedarfs noch notwendig sind.

2 Es vernichtet nicht mehr notwendige Daten innert der Frist nach Artikel 23a Absatz 3 BWIS. Diese Frist läuft ab dem Zeitpunkt der letzten Prüfung, bei welcher die Daten noch als notwendig eingestuft wurden.

 

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