120.72 Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

120.72 Verordnung vom 24. Juni 2020 über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung (VSB)

Art. 32 Protezione dei dati

1 Fedpol protegge le registrazioni visive contenenti dati personali dal trattamento non autorizzato adottando adeguate misure tecniche e organizzative.

2 La sicurezza dei dati è garantita dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

Art. 32 Datenschutz

1 Fedpol schützt personenbezogene Bildaufzeichnungen durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten.

2 Die Gewährleistung der Datensicherheit richtet sich nach der Daten- und Informationsschutzgesetzgebung des Bundes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.