120.72 Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

120.72 Verordnung vom 24. Juni 2020 über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung (VSB)

Art. 18 Protezione di domicili privati

1 Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.

2 Per domicili privati delle persone da proteggere s’intende:

a.
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo di domicilio;
b.
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;
c.
gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all’estero.

Art. 18 Schutz von Privatdomizilen

1 Fedpol sorgt während der Schutzdauer bei Bedarf für den Schutz der Privatdomizile von Personen nach Artikel 6 Buchstaben a–d.

2 Als Privatdomizile der zu schützenden Personen gelten:

a.
das Haus oder die Wohnung an ihrem Wohnsitz;
b.
das Haus oder die Wohnung am Ort ihres Wochenaufenthalts;
c.
von ihnen selbst bewohnte Ferienhäuser oder -wohnungen im In- und Ausland.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.