120.427 Ordinanza del DFI del 12 agosto 2013 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-DFI)

120.427 Verordnung des EDI vom 12. August 2013 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV-EDI)

Art. 3 Disposizione transitoria

Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3 Übergangsbestimmung

Bei Personen in Funktionen, für deren Ausübung bisher keine Personensicherheitsprüfung oder eine Personensicherheitsprüfung nach einer tieferen Prüfstufe durchgeführt werden musste, ist die neu vorgeschriebene Personensicherheitsprüfung spätestens einen Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung einzuleiten.

 

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